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ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA |
Decreto Ministero dei Trasporti 30/11/2007 1. L’Allievo Ufficiale di macchina coadiuva gli ufficiali di macchina nell’esplicazione dei servizi ad essi attribuiti a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 Kw.Articolo 12
Allievo Ufficiale di macchina
2. Per conseguire la qualifica di Allievo Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, deve aver completato con esito positivo il modulo di allineamento di 500 ore totali finalizzato ad integrare le com-petenze specifiche di settore di cui all’allegato A) del presente decreto. Tale modulo, potrà essere svolto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli istituti tecnici nautici che avranno ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di tale modulo dal Ministero dei trasporti oppure potrà essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006.
- a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) Aver compiuto 18 anni;
- c) Essere in possesso di un diploma scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui al comma 3.
4. All’Allievo Ufficiale di macchina al momento dell’imbarco viene rilasciato, da parte della compagnia di navigazione, un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal decreto direttoriale 30 dicembre 2004 ai sensi della Regola III/1 punto 2.2 della Convenzione STCW e della Sezione A/III/1 del Codice STCW.