COMUNE DI GUARDIA
(Macchina)

Decreto Ministero dei Trasporti 30/11/2007

Articolo 18
Comune di guardia in macchina

1. Il Comune di guardia in macchina può prendere parte al servizio di guardia con una qualifica di macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, su navi aventi un apparato motore principale con potenza di pro-pulsione pari o superiore a 750 kw.

2. Per conseguire l’abilitazione di Comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) Avere compiuto 18 anni di età;
c) Essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW a livello di supporto. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni im-partite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi del decreto direttoriale 30 dicembre 2004 rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali e (P.S.S.R.), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Mini-stero dei trasporti ed essere in possesso della certificazione di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni;
f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW, a livello supporto.