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COMUNE DI GUARDIA
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Decreto Ministero dei Trasporti 30/11/2007 1. Il Comune di guardia in macchina può prendere parte al servizio di guardia con una qualifica di macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, su navi aventi un apparato motore principale con potenza di pro-pulsione pari o superiore a 750 kw.Articolo 18
Comune di guardia in macchina
2. Per conseguire l’abilitazione di Comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti:
- a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) Avere compiuto 18 anni di età;
- c) Essere in regola con l’obbligo scolastico;
- d) Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW a livello di supporto. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni im-partite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi del decreto direttoriale 30 dicembre 2004 rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
- e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali e (P.S.S.R.), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Mini-stero dei trasporti ed essere in possesso della certificazione di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni;
- f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW, a livello supporto.