UFFICIALE DI NAVIGAZIONE

Decreto Ministero dei Trasporti 30/11/2007

Articolo 4
Ufficiale di navigazione

1. L’Ufficiale di navigazione imbarca in qualità di ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità di una guardia in navigazione a bordo di navi senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti:

a) Essere in possesso della qualifica di Allievo ufficiale di coperta;
b) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’Ufficiale di navigazione di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW a livello operativo. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento di cui all’articolo 3 comma 4;
c) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base e a-vanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar osservatore normale, ra-dar A.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Mini-stero dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soc-corso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
d) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compi-ti e le mansioni dell’Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo.

3. Qualora l’Ufficiale di navigazione sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo dovrà essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW .