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UFFICIALE DI MACCHINA |
Decreto Ministero dei Trasporti 30/11/2007 1. L’Ufficiale di macchina imbarca come ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità di una guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato mo-tore principale di qualsiasi potenza di propulsione.Articolo 13
Ufficiale di macchina
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
- a) Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di macchina;
- b) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del Codice STCW a livello operativo risultanti dal libretto di addestramento di cui all’articolo 12, comma 4;
- c) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso di una certificazione di primo soccorso sanitario rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997;
- d) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compi-ti e le mansioni dell’Ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del Codice STCW, a livello operativo.